Ufficio di Conciliazione
Si occupa di tutte le contese e disaccordi inerenti i contratti di locazione ed affitto concernenti immobili
Nel caso di contese e disaccordi sorti fra locatori e conduttori, derivanti da contratti di locazione aventi per oggetto locali di abitazione o commerciali (ad esempio, in caso di contestazioni di aumenti di pigioni, conguagli spese accessorie, difetti di bene locato, disdette, ecc.) occorre obbligatoriamente rivolgersi all'Ufficio di Conciliazione.
Procedure escluse
- Sfratto (rivolgersi alla Pretura)
Iter delle pratiche
- Conciliazione: le parti devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione e possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.
- In caso di intesa: termine della lite e diviene cosa giudicata
- Nessuna intesa: rilascio dell'autorizzazione ad agire, che permette di inoltrare al Pretore l'azione di merito entro 30 giorni.
- Controversie elencate all'art. 210 cpv. 1 lett. b del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (deposito di pigioni o fitti, protezione da pigioni o fitti abusivi, protezione dalla disdetta, protrazione di locazione o d'affitto): possibile proposta di giudizio che, se non è rifiutata entro 20 giorni, è considerata accettata e ha l'effetto di una decisione passata in giudicato. In caso di rifiuto, viene rilasciata l'autorizzazione ad agire, che permette di inoltrare la causa al Pretore entro 30 giorni.
Se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2'000 franchi.
Moduli ufficiali
Per la notifica di aumenti di pigione e/o altre modifiche unilaterali del contratto di locazione di locali d'abitazione e commerciali da parte del locatore (art. 269d CO e art. 19 OLAL) e per la notifica della disdetta relativa a locali d'abitazione e commerciali, sempre da parte del locatore nel contratto di locazione ed in quello di affitto (art. 266l cpv 2 CO, risp. art. 298 CO), occorre far capo obbligatoriamente ai moduli allestiti dal Dipartimento delle istituzioni, pena la nullità delle relative notifiche.
Ultima modifica 04 aprile 2012
Contatti
Orario
Lunedì - Venerdì:
07:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00
Ufficio di conciliazione in materia di locazione
- Ex Municipio di Castagnola - Piazza Cattaneo 1
- 6976 Castagnola
- telefono: +41 58 866 69 01
- fax: +41 58 866 69 03
- email: conciliazione@lugano.ch