Norme generali

Diritto di voto
Il diritto di voto è il diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni federali, cantonali
e comunali; comprende inoltre il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa
e di referendum federale, cantonale e comunale nonché di revoca del Consiglio
di Stato.

La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale, i Cantoni
in materia cantonale e comunale.

Ha diritto di voto in materia comunale chi:

  • è cittadino svizzero o cittadino ticinese all’estero (*);
  • ha compiuto 18 anni;
  • ha il domicilio nel Comune da 3 mesi.

Ha diritto di voto in materia cantonale chi:

  • è cittadino svizzero o cittadino ticinese all’estero (*);
  • ha compiuto 18 anni;
  • ha il domicilio in un Comune del Cantone da 5 giorni;

Ha diritto di voto in materia federale chi:

  • è cittadino svizzero o cittadino svizzero all’estero (*);
  • ha compiuto 18 anni;
  • ha il domicilio in un Comune del Cantone;
  • non è interdetto per infermità o debolezza mentali;
  • non esercita i diritti politici in altri Cantoni.

(*) v. norme specifiche cittadino all’estero.

Esercizio del diritto di voto
I diritti politici si esercitano all’ufficio elettorale del luogo di domicilio. La Confederazione
e i Cantoni possono prevedere eccezioni. Nessuno può esercitare i diritti
politici in più di un Cantone.

Il diritto di voto si esercita nel Comune in cui il cittadino è iscritto nel catalogo elettorale.

Eccezioni
In caso di votazioni o elezioni cantonali a circondario unico o di votazioni o elezioni
federali, l’elettore ha facoltà di esercitare il diritto di voto nel Comune dove dimostra
di risiedere, purché ne faccia domanda al Municipio del Comune di residenza
entro le ore 18.00 del martedì antecedente la votazione, presentando l’attestazione
di capacità elettorale rilasciata dal Comune di domicilio.

L’attestazione di capacità elettorale è un estratto del catalogo elettorale con la quale
si certifica il diritto di voto dell’elettore che chiede di votare nel Comune di residenza.
I nomadi votano nel Comune di attinenza.

Cambiamento di domicilio
Nel caso di cambiamento di domicilio, i tre mesi, rispettivamente i cinque giorni per
l’acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorrono dal giorno
in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune dove intende domiciliarsi
sottoscrivendo la notifica di arrivo; fino alla decorrenza di tali termini vota nel Comune
di precedente domicilio.

Il Municipio conferma all’interessato l’iscrizione nel catalogo elettorale del Comune
di arrivo, previa comunicazione al Comune di precedente domicilio.

Partenza per ignota dimora
Il cittadino rimane iscritto nel catalogo elettorale dell’ultimo Comune di domicilio.
Tale principio permette di garantire il diritto di voto fintanto che non si possa stabilire
il nuovo domicilio.

Quando non è possibile determinare dove si sia trasferito il cittadino, non vale il
principio secondo cui l’iscrizione nel catalogo elettorale avviene nel Comune di attinenza.
Tale regola è applicata unicamente per i cittadini che si trasferiscono all’estero
e di cui è conosciuta la destinazione.

Ultima modifica 22 maggio 2012

 

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