I cittadini che intendono effettuare dei lavori edilizi devono fare riferimento al Controllo cantieri, che fa parte della Divisione Edilizia privata e che si occupa di rilasciare i permessi necessari e di effettuare puntuali controlli prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori.

In particolare è possibile rivolgersi al Controllo cantieri per:

  • il rilascio del permesso d'inizio dei lavori
  • il rilascio del permesso per l'occupazione di area pubblica (OAP) (solo per le installazioni di cantiere)
  • il controllo dei cantieri in fase esecutiva (Polizia edilizia)
  • la verifica finale dei lavori
  • il rilascio delle abitabilità (a esclusione delle questioni di competenza cantonale)

Funzionari addetti al controllo dei cantieri

Sul territorio di Lugano sono presenti cinque funzionari, raggiungibili via telefono ed email durante gli orari d'ufficio, che si occupano del controllo dei cantieri nei quartieri loro assegnati.

Contatti

Barbengo - Carabbia - Carona - Pazzallo

Tec. Edile Emidio di Gregorio
t. +41 58 866 76 83
[email protected]

Bogno - Certara - Cimadera - Sonvico - Val Colla

Arch. Mirko Fillafer
t. +41 58 866 60 35
[email protected]

Brè - Castagnola - Cureggia - Gandria - Viganello

Arch. Cristiano Bulgarini
t. +41 58 866 76 34
[email protected]

Breganzona - Lugano - Pambio Noranco

Ing. Loris Campana
t. +41 58 866 76 39
[email protected]

Cadro - Davesco-Soragno - Pregassona - Villa Luganese

Arch. Luca Balestra
t. +41 58 866 76 67
[email protected]

L'articolo 23 sancisce che "i lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità.

Almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori dev'essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell'impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come pure sulle modalità d'uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute".

L'articolo 24 sancisce che "il permesso può essere revocato, previa diffida, se i lavori non vengono proseguiti nei modi e nei termini usuali; l'autorità esige in tal caso il ripristino di una situazione conforme al diritto, ordinando se del caso il riordino del fondo.

Il Municipio informa il Dipartimento sulle violazioni della legge sull'esercizio della professione d'impresario costruttore".